La questione della legge morale naturale implica una serie di difficoltà con la sfera politica legate da un lato al mutamento sociale verificatosi in questi ultimi anni con un ritmo assai accellerato,dall’altro alla crisi di un etica politica pubblica ormai universalmente riconosciuta. Il tema dei diritti umani è di particolare attualità,non solo per i regimi che li negano apertamente,ma anche nelle cosiddette democrazie liberali,nelle quali lo stato coarta le libertà personali con la giustificazione del supremo interesse della pubblica salute oppure dell’ordine pubblico,oltre ai ritmi imposti dalla civiltà industriale che conducono verso una concezione materialistica delle relazioni stato-individuo. Ma ci si chiede:può lo stato intervenire adducendo supremi interessi dei cittadini sulla vita personale dei cittadini stessi? O la democrazia si deve fermare di fronte al potere dello stato padre delle vite dei cittadini stessi?

L’organizzazione statale non può subordinare al suo illimitato potere le esigenze di libertà dell’uomo che,come essere senziente e razionale,ha in se il senso della propria autonomia perchè incarna e rende vivo un concetto assoluto di un preciso ordine di determinazioni che trascende il mondo empirico ed il dato dell’esperienza. Tuttavia per evitare confusioni è necessario indicare cosa si intenda concretamente per ” stato ” che va identificato anche come necessaria organizzazione delle esigenze collettive.

Il concetto di “stato” è molto diverso da quello di società perchè:” vocabulum autem “status” quod ortum primum in Gallis,inde simul cum politico “unitarismo” et regio assolutismo dimanavit,sua ipsa significandi infinitate ad omnem ausum heoreticum et praticum mirifice accomodatur”(1);perciò lo stato si configura come principio formale della società,la quale si determina invece come la totalità dei cittadini. Non si può quindi considerare lo stato come unico detentore dell’autorità che in modo verticistico impone il proprio volere ad un anonimo insieme di uomini. Lo stato è rappresentato dalla società unita organicamente per il raggiungimento delle condizioni di bene comune,per cui i doveri si identificano con il complesso dei cittadini,mentre la nozione di “diritto” corrisponde alla funzionabilità di uno stato che riconosca come base del suo potere il rispetto della personalità dei cittadini,i quali si trovano uniti nella società per le finalità immediate del benessere collettivo,giacchè solo il bene della persona umana come tale può fungere da valido strumento per il raggiungimento delle altre finalità sociali.

Con il termine “persona” non si deve intendere un arbitraria esigenza,ma un esigenza vera dell’uomo come Dio lo ha fatto,intelligente e volente,sociale e progressivo,che vive in società per raggiungere quelle finalità che gli sono proprie. In ordine alla distinzione in campo giuridico tra una giustizia “legale”,in virtù della quale lo stato deve ordinare l’attività dei singoli verso il raggiungimento del bene comune,ed una giustizia “distributiva”,per la quale si deve ordinare il bene comune non a vantaggio dello stato stesso ma dei cittadini,nella loro individualità,è necessario ricordare che S. Tommaso è molto netto circa i rapporti tra diritti dell’uomo e i doveri dei legislatori,perchè:”…poenae non sunt per se intentae a legislatore,sed quasi medicina quaedam peccatoris. Sed Deo virtuosus non plus apponit de poena quam sufficiat ad cabienda peccata”(2).

Ad esempio la legittimazione del principio della pena di morte,ovvero del diritto dello stato di decidere la soppressione di un uomo,quantunque colpevole,per assicurare le condizioni di pace e di tranquillità all’intera società civile,ha il suo presunto fondamento non in un vero diritto,ma in un primato dello stato inteso come “summa” di tutti i beni individuali sul benessere privato;ma giustificando la distruzione della vita terrena e la piena soppressione del diritto alla vita,si mettono in discussione tutti gli altri diritti alla dignità personale,alla libera iniziativa ed anche alla cosciente procreazione. L’uomo verrebbe considerato come una parte di un tutto,lo “stato”,privo di qualsiasi libertà e coatto a tal punto da rendere impossibile qualsiasi altro diritto inviolabile. I principi giuridici per essere fondati si devono riferire ad un superiore criterio di giustizia e devono essere conformi alla ragione,perchè la coscienza giuridica non è creatrice del diritto,ma indicazione nel tempo di ciò che deve essere. I diritti umani sono preesistenti ai giuristi,ai filosofi e persino al legislatore,perchè :”.. non auctoritas facit legem,sed veritas”. La scienza politica non costruisce gli uomini ma li prende come li ha fatti la natura e deve utilizzarli come sono(3). Quindi non possiamo definire “politica” quella che non rispetta i diritti umani secondo natura e nè il fine al quale l’uomo è stato da essa ordinato:l’autorità politica deve sempre sentirsi limitata dalla libertà “naturale” dei cittadini altrimenti li considera sudditi.. Il dovere del legislatore è di garantire la difesa morale e giuridica con i caratteri di “potere”,”diritto” e “forza”:si tratta del cosiddetto principio di sussidiarietà della società rispetto alla persona,legiferando ai fini del bene comune e “sussidiarietà” vuol dire “responsabilità partecipata”,o per meglio dire,”autorità partecipata”.

Così si qualifica la “democrazia della partecipazione”,fondata sulla dottrina del personalismo sociale per il quale il cittadino come “fine in sè” preordina ogni altra finalità sociale. Il legislatore deve tenere conto che la società è endogena alla persona,non in senso immanentistico,ma nel senso che la persona contiene già in sè la sua vocazione sociale. Libertà ed autorità quindi non sono inconciliabili nel rispetto dei diritti fondamentali della persona,che poi sono i diritti naturali dell’uomo. Il legislatore tenendo conto della volontà edei cittadini opera affinchè la libertà incondizionata si trasformi in libertà come consenso allo stato che,per questo motivo si definisce come “creatività partecipata” in modo che il cittadino avverta la coscienza della sua personalità,dei suoi diritti ma anche dei suoi doveri.

(1)M.CORDOVANI,”il cittadino e lo stato “,in “Acta Pontificiae Academiae Romanae S:Thomae”,volIX,pp.15,ss,

(2)S.TOMMASO D’AQUINO,Summa Theol.II,III,q.66,a.2

(3)R.RADCLIFFE BROWN,Il sistema politico,Oxford University Press,1960,p.14

prof. Giulio ALFANO – Presidente Istituto E.Mounier

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    About Giulio Alfano

    Professore di Istituzioni di Filosofia Politica Storia delle dottrine politiche Etica Politica presso la Pontificia Università Lateranense, Giulio Alfano e' Presidente e fondatore dell' Istituto " Emmanuel Mounier- Italia". Commendatore dell' Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme. Fondatore e Presidente Onorario dell'Associazione Nazionale dei Democratici Cristiani,collabora con la Bowling Green University (Ohio - USA)

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